STATUTO E ASSOCIAZIONE TRASPARENTE

Statuto

Denominazione, sede, durata

Art. 1 – Costituzione: E costituita l’associazione di promozione sociale denominata “C(u)ori in Corsia – APS”, qui di seguito detta “Associazione”. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del D.Igs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di associazione di promozione sociale e utilizza l’acronimo “APS” inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si
rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede: L’Associazione ha sede nel Comune di Roma in Via Salaria, 1378.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale nel Comune, senza necessità di modifica statutaria. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 – Durata: L’Associazione ha durata illimitata.

Oggetto e finalità

Art. 4 – Oggetto e finalità: L’Associazione si basa sui seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

  • promuovere la cura e l’assistenza sociale al paziente ospedalizzato e alla sua famiglia durante e dopo il ricovero in ospedale;
  • accompagnare il paziente durante il periodo di degenza nella struttura di ricovero o in assistenza domiciliare;
  • agire sul benessere psicologico legato agli effetti a breve e lungo termine della lunga degenza;
  • facilitare l’espressione emotiva e aiutare nella gestione del dolore con attività mirate;
  • promuovere una serie di strumenti ed attività al fine di permettere ai pazienti ed alle famiglie di affrontare lo stress e l’ansia che circondano la diagnosi e il trattamento medico;
  • promuovere una coscienza sociale e una cultura di sostegno dei pazienti secondo un approccio biopsicosociale;
  • supportare i pazienti e le loro famiglie nelle difficoltà derivanti dalle malattie croniche;
  • promuovere e realizzare concerti e eventi musicali e artistici per e con i pazienti;
  • sviluppare attività musicali e educative in ambito ospedaliero e domiciliare a favore di pazienti;
  • promuovere attività di formazione scolastica e professionale, anche in collaborazione con enti pubblici e altri soggetti privati.

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 9 giugno 2022.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Associati, Diritti degli associati, Lavoratori, Volontari

Art. 5 – Associati: All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall’art. 35 del Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati: Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere.
Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualità di associati: La qualità di associato si perde per:

  • Decesso.
  • Dimissioni: l’ associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo di pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

 Art. 8 – Trattamento economico e normativo dei lavoratori: L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’art. 4 dello Statuto e nel rispetto dei limiti di
cui agli articoli 16 e 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9 – Volontari: I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione di cui all’art. 4 dello Statuto.

Non è ammesso per i volontari stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Si applicano ai volontari le disposizioni di cui all’art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Organi dell'Associazione

Art. 10 – Organi dell’associazione: Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • l’Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quinquennale.

Art. 11 – Composizione e attribuzioni dell’assemblea degli associati: L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati.

Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

In particolare l’Assemblea ha il compito di:

a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali; determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
b.nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. approvare il bilancio consuntivo, l’eventuale bilancio preventivo e bilancio sociale.
d. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
f. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
g. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dalla statuto alla sua competenza o sottoposti dal Consiglio Direttivo;
j. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
k. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 12 – Convocazione dell’assemblea degli associati: L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere covocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 13 – Validità dell’assemblea: L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati
con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

E ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre membri, scelti fra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 15 – Convocazione e validità del consiglio direttivo: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario oppure dietro domanda motivata di almeno due terzi dei suoi membri. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato un giorno pri ma della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza 0 impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste dall’art. 13.6.

Art. 16 – Attribuzioni del consiglio direttivo: AI Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali

stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. AI Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio sociale e preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) qualora lo ritenga opportuno approvare appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolino gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione;
d) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
e) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
f) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
g) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 8.1;
h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
i) istituire sedi operative, nominando il relativo responsabile, con potere di revoca.

Art. 17 – Il Presidente e il Vice-Presidente: Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati all’interno dei membri del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. II Presidente in particolare:

a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione;
c) in caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di ottenerne la ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Egli viene eletto dall’Assemblea degli Associati all’interno dei membri del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile

Art. 18 – Il Segretario ed il Tesoriere: Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni; vengono eletti dall’Assemblea degli Associati all’interno dei membri del Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro dei volontari.

Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione;
c) predisporre i pagamenti, incassare somme e rilasciare quietanze.

Art. 19 – Organo di controllo: L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o al superamento dei limiti di cui all’art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore. L’Organo di Controllo dura in carica cinque anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo alla loro competenza e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
d) in qualsiasi momento, può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

Libri sociali

Art. 20 – Libri sociali: Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione istituisce i seguenti libri associativi:

a) libro degli Associati;
b) libro dei verbali dell’Assemblea degli Associati;
c) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
d) libro dei verbali dell’Organo di Controllo, ove istituito;
e) Registro dei Volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, nella figura del Segretario. Il libro di Cui alla lettera d) è tenuto a cura dell’Organo di Controllo. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo; quest’ultimo può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti libri e l’estrazione di copie di essi.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 21 – Patrimonio: Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle risorse in denaro in natura apportate in sede di costituzione della stessa nonché da successivi avanzi di gestione e apporti dei Soci, il cui valore
minimo non può essere inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Il patrimonio comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio; qualora il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e in caso di inerzia l’Organo di Controllo, adotta i provvedimenti di cui all’art. 22, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica quanto disposto dall’art. 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 – Esercizio Finanziario: Gli esercizi dell’Associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e gli eventuali bilanci preventivo e sociale che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea, unitamente alla relazione dell’Organo di Controllo e del
revisore legale dei conti, qualora nominati.

Il bilancio d’esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore; è approvato dall’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore ai fini del deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS).

Il bilancio sociale, qualora obbligatorio, è redatto secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore e depositato nei termini dell’art. 48 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Gli utili conseguiti o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4 del presente Statuto.

L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Per le raccolte pubbliche di fondi verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna ricorrenza o campagna di sensibilizzazione da depositare al RUNTS nei termini di cui all’art. 48 del Codice del Terzo Settore.

Trasformazioni, fusioni, scioglimento, estinzione

Art. 23 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione: La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione vengono deliberati dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 13.4 del presente Statuto.

L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Disposizioni finali

Art. 24 – Disposizioni generali: Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.